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Licenziamento ingiustificato e rimedi : spazi e limiti alla discrezionalità dell'interprete

2020 - Franco Angeli

103-114 p.

Il tema trattato è quello del sistema dei rimedi predisposti dal legislatore per sanzionare il licenziamento ingiustificato (cioè quello privo di giusta causa o di giustificato motivo). In questo sistema la reintegrazione costituisce l'eccezione, mentre l'indennità rappresenta la regola. Di qui alcune indicazioni per l'interpretazione dei criteri posti dal legislatore per individuare di volta in volta la sanzione applicabile. Questi criteri sono stati elaborati dal legislatore isolando all'interno della fattispecie della giusta causa o del giustificato motivo il nucleo essenziale costituito dal "fatto" contestato nel licenziamento disciplinare e dal fatto costituente il giustificato motivo oggettivo per applicare la reintegrazione solo nel caso di insussistenza (o manifesta insussistenza) di tale fatto.

Un'indagine che, diversamente da quella finalizzata ad accertare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, presenta margini di discrezionalità molto limitati ed esclude la valutazione della proporzionalità tra infrazione e sanzione applicata (art. 2106 c.c.). [Testo dell'editore].

This article deals with the system of remedies provided by the legislator to sanction unjustified dismissal (i.e. dismissal without "giusta causa" or justified reason). Reintegration is the excep-tion in this system, while compensation is the rule. Hence some indications for the interpretation of the criteria set by the legislator to identify the applicable sanction on each occasion. These criteria have been elaborated by the legislator by isolating within the case of the "giusta causa" or the justified reason the essential nucleus constituted by the "fact" contested in the disciplinary dismissal and by the fact constituting the justified objective reason to apply reinstatement only in case of non-existence (or manifest absence) of this fact.

A survey that, unlike the one aimed at ascertaining the existence of the "giusta causa" or justified reason, presents very limited margins of discretion and excludes the assessment of the proportionality between the infringement and the sanction applied (art. 2106 of the Italian civil code). [Publisher's text].

Fa parte di

Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali : 165, 1, 2020