Il turismo nelle pronunce della Corte Costituzionale : anno 2024
145-170 p.
La Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha promosso questione di legittimità costituzionale in via incidentale contro l'art. 8, co. 3, della l. Reg. Puglia 3 aprile 1995, n. 14, in materia di autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente). Con la sentenza n. 8/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato costitu-zionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 41, primo comma, Cost., tale disposizione nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame d'idoneità all'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, attesti l'assenza di carichi pendenti.
La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, Sez. V, contrasta sia con il principio di proporzionalità che con quello di ragionevolezza, perché impedisce la partecipazione all'esame suddetto in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale, senza alcuna connessione razionale tra il mezzo predisposto e il fine perseguito, finendo per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l'affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all'esame in questione. Tanto più che ciò risulta irragionevole rispetto a quanto previsto all'alinea successivo a quello denunciato, che disciplina specificamente anche le condanne, circoscrivendone, tuttavia, l'efficacia ostativa a quelle che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
Infine, la disposizione censurata finisce anche per comprimere irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata, traducendosi in una indebita barriera all'ingresso nel mercato dei servizi in questione. [Testo dell'editore].
-
Articoli dello stesso fascicolo (disponibili singolarmente)
-
Informazioni
Codice DOI: 10.3280/DT2025-044007
ISSN: 2039-9391