Le errate informazioni dell'organizzatore di viaggi e la responsabilità del vettore aereo per il negato imbarco
143-154 p.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in merito all'applicazione dell'art. 4, co. 3, del reg. (CE) n. 261/2004 nell'ambito di un pacchetto turistico cosiddetto "tutto compreso". La Corte ha riconosciuto il diritto dei passeggeri alla "compensazione pecuniaria", nonostante il negato imbarco non fosse dipeso dalla condotta del vettore operativo, ma fosse riconducibile al comportamento dell'organizzatore di viaggi, il quale aveva fornito ai passeggeri informazioni inesatte sull'effettuazione del trasporto. Si contesta la fondatezza di simili conclusioni, in quanto non sorrette da un fondamento legale univoco, stante la differente formulazione dell'art. 4, co. 3, del regolamento nelle varie versioni ufficiali; soprattutto, un tale assunto contrasta tanto con la Convezione di Montreal del 1999, quanto con la disciplina europea sui pacchetti turistici. [Testo dell'editore]
The European Union Court of Justice ruled on the application of Article 4, paragraph 3, of Regulation (EC) n. 261/2004 in the context of a so-called all-inclusive package travel. The decision recognised the passenger's right to compensation, despite the fact that the denied boarding was not due to the conduct of the operating carrier, but was instead referred to the one of the travel organiser, who had provided passengers with inaccurate information on the transport. Such conclusions are not supported by an unequivocal legal basis, given the different wording of Article 4, paragraph 3, of the Regulation in the various official versions; above all, such an assumption is contrary both to the Montreal Convention of 1999 and to the European discipline on package travel.[Publisher's text]
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ISSN: 2039-9391