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La Commissione di garanzia alle prese con la titolarità del diritto di sciopero (riflessioni sull'accordo Gruppo Ferrovie dello Stato del 2015)

2017 - Franco Angeli

591-604 p.

Lo scritto esamina l'accordo del 31 luglio 2015 del Gruppo delle Ferrovie dello Stato - sottoposto alla valutazione d'idoneità della Commissione di garanzia ex l. n. 146/1990 - che, di fronte alla persistente alta conflittualità nell'ambito dell'emblematico servizio del trasporto ferroviario, prospetta l'estensione dell'intervento eteronomo ai soggetti legittimati a esercitare il diritto di sciopero, prevedendone la selezione secondo criteri di rappresentatività. L'A., in primo luogo, rileva che l'accordo, nel confermare le peculiarità del conflitto nei servizi essenziali, esprime anche l'esigenza di una ridefinizione delle fondamentali dinamiche del fenomeno sindacale coerentemente con più generali analoghe tendenze del nostro Paese; in secondo luogo, mette in evidenza come la Commissione di garanzia, attraverso un'irrituale delibera di formale presa d'atto ma sostanziale valutazione d'idoneità (n. 16/373), pur lasciando immutati natura ed effetti dell'accordo, collochi la titolarità del diritto di sciopero.

(indubbio snodo dell'innovativa previsione negoziale) sul piano collettivo e, al contempo, mandi un segnale, se non un invito, al legislatore per il necessario intervento in materia. In attesa di questo intervento però, osserva infine l'A., l'annosa questione del cd. sciopero spontaneo può comunque trovare soluzione de iure condito. [Testo dell'editore].

The article examines the agreement of 31 July 2015 of the Gruppo Ferrovie dello Stato, submitted to the suitability assessment of the Commissione di garanzia provided by Law no. 146/1990. Such an agreement, in the face of a continuing high level of conflict in the emblematic railway service, proposes the extension of the heteronomous intervention to the subjects legitimated to exercise the right to strike, by envisaging their selection according to criteria of representativeness. First, the author notes that the agreement, in confirming the peculiarities of the conflict in the service sector, also expresses the need for a redefinition of the fundamental dynamics of the trade union phenomenon coherently with similar more general trends in our country.

Secondly, he points out that the Commissione di garanzia, with an improper resolution of formal acknowledgment but essentially of assessing suitability (no. 16/373) - leaving the nature and effects of the agreement unchanged - places the legal ownership of the right to strike (undoubtedly the core of the innovative agreement) at a collective level and at the same time gives a signal, if not makes an invitation, that a statutory intervention is needed in this matter. Expecting this intervention, however, the author finally observes that the obsolete issue of the so-called spontaneous strike can still find a de iure condito solution. [Publishers' text].

Fa parte di

Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali : 155, 3, 2017