Sul dovere di dissociazione del sindacato nella l. 146/1990
713-727 p.
L'Autore esamina la questione del "dovere di dissociazione" del sindacato, promotore di un'astensione collettiva nei servizi essenziali, rispetto ad altre azione illegittime finalizzate alla stessa rivendicazione. In primo luogo, sottolinea l'insufficiente attenzione sino a oggi dedicata (anzitutto dalla Commissione di garanzia ex l. 146/1990) alla strutturale e prioritaria presenza di un soggetto sindacale in ogni astensione collettiva; problema particolarmente avvertito nelle cc.dd. astensioni spontanee, in relazione alle quali il "dovere di dissociazione" assume in concreto più rilievo.
In secondo luogo, l'Autore ritiene meritevole di attenzione tale dovere, ma non di per sé, bensì quale espressione del "dovere d'influenza" del sindacato nei confronti dei propri iscritti: scaturente, quest'ultimo, dagli specifici obblighi previsti dalla l. 146/1990 anziché da un generale dovere di protezione dei diritti tutelati dalla medesima legge (affermato invece da Cass. n. 2298/2019). E le sue conseguenze giuridiche variano - sostiene l'Autore - a seconda che si accolga la tesi della titolarità individuale o della titolarità sindacale del diritto di sciopero. [Testo dell'editore].
-
Articles du même numéro (disponibles individuellement)
-
Informations
Code DOI : 10.3280/GDL2019-164006
ISSN: 1972-5507
KEYWORDS
- Dovere di dissociazione, Soggetto sindacale e astensione collettiva, Dovere d'influenza, Titolarità del diritto di sciopero