L'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n. 173/2015
90-98 p.
Come è ormai noto, la legge 19 ottobre 2015, n. 173 ha codificato espressamente, e per la prima volta, il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare, riconoscendo, in via legislativa, l'importanza di tutelare le relazioni socioaffettive consolidate dal fanciullo durante un periodo di affido. L'obbiettivo del presente contributo è quello di riflettere sulla previsione più discussa della suddetta norma, ossia quella contenuta nel nuovo art. 4 comma 5 bis della legge 184/1983, concernente l'obbligo per l'Autorità giudiziaria di prendere in considerazione i positivi legami instaurati dal minore dichiarato adottabile con la famiglia affidataria, nel caso in cui la stessa voglia adottarlo. Ciò che si vorrà porre in luce nel corso della trattazione è che i percorsi di mantenimento degli affetti individuati dalla legge 173, ed in particolare dalla disposizione in esame, erano già percorribili sulla base del diritto previgente; il legislatore del 2015 ha quindi, ad onor del vero,
recepito una prassi già diffusa nell'ambito di taluni tribunali, con l'obbiettivo di estenderla su tutto il territorio nazionale, uniformando il modus operandi dell'Autorità giudiziaria minorile. In realtà, gli effetti sono andati al di là delle intenzioni; si procederà quindi con l'analisi delle criticità emerse in riferimento al rapporto tra l'affidamento familiare e l'adozione, in seguito all'entrata in vigore della legge 173 del 2015, e delle problematiche riguardanti l'istituto dell'adozione in casi particolari ex art. 44 l. 184/1983. [Testo dell'editore].
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Información
Código DOI: 10.3280/MG2018-004010
ISSN: 1972-5221
KEYWORDS
- Minori, affetti, affidamento familiare, adozione, diritto alla continuità affettiva, adozione da parte degli affidatari