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L'assegno di ricollocazione nelle sue prime applicazioni

2016 - Franco Angeli

707-732 p.

I lavoratori espulsi dal ciclo produttivo dell'impresa hanno un drammatico problema di competenze e di ricollocazione nel mercato del lavoro. In questo contesto ci si augura che l'assegno individuale di ricollocazione riesca a riformare le competenze consumate dalla rapidità con cui mutano i processi di innovazione tecnologica. Il legislatore con la nuova misura di politica attiva introduce nell'ordinamento uno strumento volto alla ricerca e ingaggio di nuove occasioni di lavoro che, a prescindere dalla terminologia usata, è pacificamente collocabile, ai sensi dell'art. 1321 c.c., nell'alveo della fattispecie contrattuale anche in considerazione dell'espressa adesione volontaria alla misura.

Alla base del contratto di ricollocazione (assegno) vi è, quindi, un patto di servizio tra l'operatore e il soggetto disoccupato, in base al quale quest'ultimo matura il diritto di ottenere da parte del primo la messa in atto di un piano di azione personalizzato che vincola entrambi al rispetto di impegni fissati congiuntamente. L'eventuale violazione di detti impegni può dar luogo al sorgere di responsabilità contrattuale che assieme al principio di condizionalità rende effettiva la misura rispetto ai costi sopportati dal sistema. Il nuovo strumento si presta così ad essere il punto da cui partire per attribuire ai Centri per l'impiego e alle agenzie per il lavoro private il ruolo di strutture con funzioni manageriali efficienti capaci di luogo finalmente ad una spinta verso il cambiamento. [Testo dell'editore].

Workers who have been expelled from the business production cycle have serious problems with their professional skills and the outplacement in the labour market. Within this context, hopefully the «assegno individuale di ricollocazione» (a personal allowance for outplacement) can reinforce that professional skills worn out by the speed of technological changes. Adopting this Active Policy measure in order to create new job opportunities, the Italian legislator introduces a new tool in the legal system that can be considered as a contract - independently from the terminology used to define it - in accordance with article 1321 of Civil Code, even because the workers voluntarily declare to accept the measure itself.

At the heart of the outplacement contract (allowance) there is, therefore, a service agreement between an institution and the unemployed individual, according to which the unemployed individual has the right to get from the institution a personalized action plan that binds both of them to respect the mutually agreed commitment. A possible violation of the above-mentioned agreement could generate a contractual liability that makes the measure effective by balancing the costs incurred by the State. This new measure can give efficient managerial functions to Employment Offices and Private Recruitment Agencies and could be a starting point for a great revival. [Publisher's Text].

Fait partie de

Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali : 152, 4, 2016