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Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento tra clausole generali, principi costituzionali e giurisprudenza della Cassazione

2018 - Franco Angeli

127-167 p.

Il saggio analizza il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (gmo) dopo il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione che, per giustificare il recesso, non ritiene più necessaria una crisi di impresa ma solo una modifica organizzativa tale da determinare la soppressione del posto di lavoro. L'analisi si sofferma in primo luogo sulla qualificazione del giustificato motivo oggettivo quale clausola generale (art. 30, l. 183/2010), sottolineando il valore che tale nozione può avere ai fini della definizione del contenuto del licenziamento economico. Dopo aver messo in evidenza alcune contraddizioni conseguenti al nuovo indirizzo interpretativo della Corte, l'autore conferma la tradizionale definizione del contenuto del giustificato motivo oggettivo quale extrema ratio.

In base ad una lettura dell'art. 3 della l. 604/1966 in coerenza con i principi costituzionali ed europei in materia di tutela del lavoro e di protezione contro il licenziamento economico, il saggio ritiene che il recesso sia giustificato solo quando l'impresa abbia la necessità di procedere al licenziamento per serie ragioni di carattere economico ed organizzativo e sottolineando la insufficienza della semplice modifica organizzativa consistente nella soppressione del posto di lavoro. [Testo dell'editore].

The essay analyzes the dismissal for economic reasons (gmo) after the recent opinion expressed by the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione). The Court maintains that the gmo dismissal is justified even without a serious economic crisis of the company and when there is the elimination of a Job position. First of all, the analysis points out how important the concept of "general clause" - used by the law to define the dismissal for economic reasons (art. 30, l. 183/2010) " is for the interpretation of the gmo. After underlining some contradictions of the new interpretation proposed by the Supreme Court, the author confirms the traditional notions of the gmo as extrema ratio. This conclusion is drawn through an interpretation of art. 3 of l. 604/1966 in the light of the principles defined by the Italian Constitution and some European legal sources.

According to this legal framework, the author maintains that the individual economic dismissal can be justified only when the company has the need to dismiss a worker for serious economic or organizational reasons which impose the suppression of the job position. In fact, the suppression is not sufficient in itself without these serious reasons imposed by the job protection legislation reinterpreted according to the legal framework described above. [Publishers' text].

Is part of

Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali : 157, 1, 2018